STATUTO

“FORUM SOCIOSANITARIO TOSCANO 2025”
Articolo 1
È costituita, in memoria di Lorenzo Bosi, ai sensi degli articoli 36-38 del Codice civile, un’associazione senza scopo di lucro non riconosciuta e denominata:
“FORUM SOCIOSANITARIO TOSCANO 2025” (d’ora in avanti definita l’Associazione).
- Articolo 2
L'Associazione ha sede in Via Kyoto 51, 50126 Firenze. La variazione di sede legale nell’ambito comunale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.
- Articolo 3
L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue nell’ambito delle discipline socio-sanitarie i seguenti obiettivi:
GENERALI:
funzioni consultive (dare pareri), funzioni propositive (progettare nuovi servizi), funzioni di monitoraggio (valutare l’efficacia dei servizi esistenti).
Gli obiettivi sono: focalizzati sul bene comune, l’equità di accesso alle cure e la competenza tecnica; si basano su evidenze scientifiche, etica e miglioramento dei servizi.
SPECIFICI:
- studio dei problemi socio-sanitari di tutto il territorio toscano nelle variegate articolazioni con cui si manifesta ai diversi livelli istituzionali e territoriali;
- predisposizione di programmi e progetti utili a garantire l’uso appropriato delle risorse e la sostenibilità del sistema;
- predisposizione di studi, elaborati, proposte, suggerimenti in materia sociosanitaria per partiti politici, enti, associazioni, movimenti sindacali e privati;
- organizzazione di congressi, convegni, seminari orientati a materie sociosanitarie;
- promozione di interscambi culturali nazionali e internazionali.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’Associazione è apolitica e apartitica; persegue i propri obiettivi nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso.
Le proposte elaborate dall’Associazione sono e saranno a disposizione di coloro che desiderino tradurle in azioni concrete a favore della comunità, indipendentemente dall’appartenenza politica.
- Articolo 4
Il numero dei soci è illimitato.
In particolare, vengono ammessi:
- professionisti che operano o hanno operato nell’ambito sociosanitario (medici, biologi, farmacisti, infermieri, tecnici, educatori sanitari o altro);
- professionisti che operano o hanno operato nell’ambito amministrativo-legale delle discipline sociosanitarie (avvocati, economisti, ingegneri gestionali o altro);
- componenti della società civile interessati ai problemi sociosanitari.
Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.
I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell’Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
I soci sono tenuti:
a) all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
- Articolo 5
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.
Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore, possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci.
- Articolo 6
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri.
Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione.
L’Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento).
L'Associazione potrà redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
- Articolo 7
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono.
È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea in prima convocazione è valida indipendentemente dal numero dei soci presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione è’ sufficiente la maggioranza dei partecipanti (di persona e per delega). Anche per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea un massimo di due soci.
L'Assemblea ha i seguenti compiti: elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione; approva il bilancio di esercizio; approva i regolamenti interni;
effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio
Direttivo; delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci; delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle scelte del metodo delle votazioni ( palese o segreto).
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero di sette consiglieri eletti fra i soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Referente istituzionale;
- Segretario – Tesoriere;
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
Elegge i Coordinatori di eventuali gruppi di lavoro.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; dare esecuzione alle delibere assembleari; formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione; predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio e cura la tenuta e l’aggiornamento del libro dei soci.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quattro anni.
Ha i seguenti compiti e poteri: convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; convocare l’Assemblea dei Soci; sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Segretario -Tesoriere.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
È prevista la carica di Presidente Onorario che l’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo può conferire a coloro che hanno dato lustro all’associazione. La carica di Presidente onorario è a vita e ha un ruolo puramente simbolico e di rappresentanza; egli può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.
- Articolo 8
L’associazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni per disciplinare gli aspetti operativi, organizzativi, amministrativi, non dettagliati nel presente statuto.
Il regolamento è proposto dal consiglio Direttivo ed approvato nell’assemblea dei soci.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e le norme del Codice civile.
*******
Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci svoltasi a Firenze il 28 febbraio 2026